Art. 3.
(Articolazioni della professione docente).

      1. La professione docente si articola nei tre livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, che costituiscono riconoscimento giuridico ed economico

 

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della professionalità maturata e non implicano sovraordinazione gerarchica.
      2. Al docente esperto sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione col dirigente dell'istituzione scolastica. Incarichi aggiuntivi rispetto all'insegnamento, per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti esclusivamente a docenti ordinari o esperti e sono remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in apposito fondo di istituto.
      3. All'interno di ciascun livello professionale è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificarsi in sede di contrattazione collettiva. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, la contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al comma 1.
      4. L'attività del personale appartenente ai livelli di docente iniziale e di docente ordinario è soggetta a valutazione periodica, ad opera di una apposita commissione di valutazione, in ordine ai seguenti aspetti:

          a) efficacia dell'azione didattica e formativa;

          b) impegno professionale nella progettazione e attuazione del piano dell'offerta formativa;

          c) contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;

          d) titoli professionali acquisiti in servizio.

      5. La valutazione di cui al comma 4 non ha carattere sanzionatorio, salvo il caso di esito gravemente negativo, adeguatamente documentato, riferito agli aspetti di cui alle lettere a) e b), che costituisce

 

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motivo per la sospensione temporanea della progressione economica per anzianità. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono raccolte nel portfolio personale del docente.
      6. La commissione di valutazione di cui al comma 4 è presieduta dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, composta da tre docenti esperti, eletti all'interno della medesima istituzione scolastica o formativa, e da un rappresentante designato a livello regionale dal competente organismo tecnico rappresentativo istituito ai sensi dell'articolo 6. La commissione è rinnovata, di norma, ogni cinque anni.
      7. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli, tenendo conto delle risultanze dell'attività di valutazione, effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.
      8. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.
      9. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli professionali di docente ordinario e di docente esperto. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche, cui possono comunque partecipare sia i docenti interni, sia quelli provenienti da altre istituzioni scolastiche o formative.
      10. Con proprio regolamento, da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce le modalità di composizione
 

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delle commissioni per l'espletamento delle procedure di cui al comma 7 del presente articolo, le procedure di valutazione, i tempi per l'espletamento delle funzioni e le eventuali competenze amministrative ad esse delegate. Le norme regolamentari, per quanto riferito alle istituzioni formative, sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.